- Evoluzione storica della normativa europea su biogas e biometano
- Direttive europee dal 2001 al Green Deal e alla RED III
- Gli attori della filiera del biometano e i loro ruoli
- Quadro legale attuale e principali sfide per il settore
- Emissioni lungo il ciclo di vita e riduzione dei gas serra
- Criteri di sostenibilità delle materie prime e vincoli UE
- Certificazione biometano: schemi volontari e riconoscimenti europei
- Prospettive future del biometano nella transizione energetica
Un’analisi tecnica e legale della legislazione europea su biogas e biometano, dalla nascita dei primi quadri normativi fino alle prospettive di sviluppo per il Green Deal e la decarbonizzazione
di Marco Arezio
Parlare oggi di biogas e biometano significa affrontare un argomento che non riguarda più soltanto tecnici o operatori di settore, ma tocca direttamente la strategia energetica europea e il futuro della sostenibilità. Queste due fonti, nate dalla trasformazione dei residui organici e delle biomasse, hanno progressivamente assunto un ruolo centrale nelle politiche comunitarie.
La loro importanza non deriva soltanto dalla capacità di sostituire combustibili fossili con una risorsa rinnovabile, ma anche dalla valenza sociale e ambientale: generano energia riducendo scarti e rifiuti, rafforzano l’autonomia dei territori e stimolano un’economia circolare capace di dare nuovo valore a ciò che altrimenti verrebbe disperso.
Per comprendere il quadro giuridico che oggi governa il settore è necessario guardare indietro e osservare l’evoluzione normativa che l’Unione Europea ha sviluppato negli ultimi vent’anni. È un percorso fatto di tappe progressive, di aggiustamenti, di nuove sfide e di risposte regolatorie che hanno accompagnato la crescita tecnologica e industriale di questo comparto.
Una storia normativa intrecciata con la sostenibilità
All’inizio degli anni Duemila, il tema delle rinnovabili non aveva ancora la centralità che oggi conosciamo. La Direttiva 2001/77/CE e la Direttiva 2003/30/CE furono i primi tentativi di indirizzare gli Stati membri verso una maggiore diversificazione energetica. Si trattava di norme pionieristiche, nate con l’obiettivo di stimolare la produzione da fonti alternative e di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. In quel momento, però, biogas e biometano restavano tecnologie marginali, più legate alla sperimentazione che alla pianificazione strutturale.
La svolta giunse con la Direttiva 2009/28/CE, che per la prima volta inserì esplicitamente biometano e biogas tra le fonti indispensabili per raggiungere gli obiettivi vincolanti sulle rinnovabili. Fu un passaggio fondamentale: da quel momento, gli Stati membri non potevano più ignorare queste soluzioni, che iniziarono a beneficiare di misure di sostegno più concrete.
Negli anni successivi, l’attenzione al tema della decarbonizzazione crebbe, fino a portare all’approvazione del pacchetto legislativo Clean Energy for All Europeans (2018). Con esso si gettarono le basi di un mercato comune dell’energia rinnovabile, integrato e competitivo.
Nello stesso periodo, la Commissione europea lanciò il Green Deal, che legò l’intero futuro energetico e climatico dell’Unione all’obiettivo della neutralità carbonica al 2050. Dentro questo quadro prese corpo la RED II (Direttiva 2018/2001/UE), che attribuì al biometano uno status di “biocarburante avanzato” e lo rese uno degli strumenti chiave per centrare gli obiettivi. La successiva RED III (Direttiva 2023/2413/UE) ne ha ulteriormente rafforzato il ruolo, elevando i target e stringendo i criteri di sostenibilità.
Gli attori coinvolti nel sistema normativo
Il funzionamento del settore non può essere spiegato solo guardando alle norme: bisogna considerare chi materialmente agisce entro la filiera. Gli agricoltori sono i primi protagonisti: dagli effluenti zootecnici e dai sottoprodotti delle coltivazioni si ricava gran parte del biogas europeo. A loro si affiancano le aziende industriali, che trasformano fanghi di depurazione e rifiuti organici urbani in energia, dando così un contributo sia ambientale sia economico.
Un altro ruolo cruciale è quello delle utility del gas, che devono garantire l’integrazione del biometano purificato nelle reti di distribuzione, affrontando questioni tecniche complesse legate alla qualità del gas e alla sua tracciabilità. Gli Stati membri, dal canto loro, sono responsabili del recepimento delle direttive, della predisposizione di incentivi e del controllo sull’applicazione dei criteri ambientali. Infine, le autorità di regolazione nazionali e le agenzie europee vigilano sull’allineamento degli obiettivi e sulla trasparenza dei mercati.
L’attuale quadro legale: certezza e sfide
Oggi il sistema giuridico del biometano si regge principalmente sulla RED II e sulla sua evoluzione nella RED III. Si tratta di direttive che hanno progressivamente alzato gli standard, fissando obiettivi vincolanti e criteri di sostenibilità sempre più severi. Per gli operatori significa muoversi in un contesto complesso, in cui la conformità legale diventa un prerequisito non solo per accedere agli incentivi, ma per poter operare all’interno del mercato.
Emissioni lungo l’intero ciclo di vita
Uno dei principi cardine introdotti dalla RED II riguarda la valutazione delle emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita del combustibile. Il biometano non è considerato sostenibile per definizione: deve dimostrare, con dati verificabili, di garantire una riduzione significativa delle emissioni rispetto ai combustibili fossili. Questo implica calcolare ogni fase della produzione, dalla coltivazione delle biomasse al trasporto, dalla digestione anaerobica ai processi di upgrading e compressione, fino all’immissione in rete.
Per gli impianti avviati dopo il 2021, la riduzione minima richiesta è del 65%. Una soglia che costringe i produttori a una rendicontazione rigorosa, basata su metodologie armonizzate indicate negli allegati della direttiva. Si tratta di un onere significativo, che però rappresenta anche una garanzia di trasparenza e di affidabilità verso i consumatori e gli investitori.
Criteri di sostenibilità delle materie prime
Altrettanto stringenti sono i criteri riguardanti le materie prime.
La normativa europea vieta l’utilizzo di biomasse provenienti da aree ad alto valore di biodiversità – foreste primarie, zone umide, torbiere – e introduce vincoli per ridurre il rischio di ILUC (Indirect Land Use Change), ossia la trasformazione indiretta di aree agricole e naturali in terreni destinati a colture energetiche.L’Unione distingue chiaramente tra biocarburanti convenzionali, ottenuti da colture alimentari e soggetti a un limite massimo del 7% nei trasporti, e biocarburanti avanzati, categoria in cui rientra il biometano prodotto da residui e rifiuti. Questa distinzione ha un peso giuridico rilevante: gli Stati membri sono obbligati a favorire i biocarburanti avanzati, utilizzando strumenti fiscali e schemi di sostegno dedicati, pena la non conformità con gli obiettivi comunitari.
Certificazione e sistemi volontari riconosciuti
Il nodo centrale dell’immissione sul mercato è la certificazione di sostenibilità. La Commissione Europea riconosce specifici schemi volontari, come ISCC EU e REDcert, che permettono di attestare la tracciabilità dell’intera filiera e di garantire il rispetto dei criteri fissati dalla RED. Solo i produttori che ottengono questa certificazione possono far sì che il biometano venga contabilizzato ai fini degli obiettivi nazionali e acceda agli incentivi.
Chi non certifica la propria produzione rimane di fatto escluso dal mercato regolamentato, senza possibilità di beneficiare delle misure di sostegno e senza riconoscimento ufficiale nei bilanci energetici.
Sfide applicative e differenze tra Stati membri
Se la cornice normativa europea è chiara, la sua applicazione non lo è sempre. Alcuni Paesi hanno recepito rapidamente la RED II, introducendo normative nazionali dettagliate e incentivi generosi; altri invece hanno proceduto con lentezza o con scelte frammentarie, creando disparità tra mercati. Inoltre, l’assenza di standard tecnici comuni per l’immissione del biometano nelle reti ostacola la libera circolazione dell’energia all’interno dell’Unione.
Queste difformità sollevano questioni giuridiche delicate, in particolare legate al principio del mutuo riconoscimento, che in futuro potrebbero sfociare in contenziosi davanti alla Corte di Giustizia dell’UE.
Interazione con altri strumenti normativi
La disciplina sul biometano si intreccia con altre normative europee che ne ampliano gli effetti. Il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia obbliga gli Stati a includere il biometano nei Piani nazionali energia e clima. Il Regolamento (UE) 2020/852 – la cosiddetta tassonomia verde – stabilisce i criteri per qualificare le attività economiche come sostenibili, orientando gli investimenti. Infine, la normativa sugli aiuti di Stato vincola l’erogazione di incentivi al rispetto delle regole di concorrenza interna, limitando il rischio di distorsioni tra Paesi.
Il risultato è un mosaico giuridico complesso, in cui gli operatori devono destreggiarsi tra obblighi ambientali, opportunità fiscali e condizioni di mercato.
Verso un quadro più vincolante
Con l’entrata in vigore della RED III, il quadro normativo diventa ancora più stringente. L’UE ha fissato al 42,5% la quota minima di rinnovabili al 2030, con possibilità di arrivare al 45%. Per il biometano ciò significa che la certificazione non sarà più solo una condizione per ottenere incentivi, ma un passaggio obbligato per qualunque attività di produzione e immissione in rete.
Il settore si troverà quindi a operare in un contesto in cui non basterà più “scegliere” la sostenibilità, ma sarà necessario dimostrare di rispettare regole sempre più dettagliate e controlli sempre più serrati.
Cambiamenti attesi e prospettive future
Le prospettive future si muovono lungo tre direttrici principali:
La prima è la crescita della produzione: con il piano REPowerEU, la Commissione ha fissato l’obiettivo di arrivare a 35 miliardi di metri cubi di biometano entro il 2030. Si tratta di una cifra ambiziosa, che richiederà investimenti massicci e soprattutto un quadro normativo stabile e chiaro.
La seconda direttrice riguarda l’integrazione nelle reti: sarà necessario stabilire standard tecnici comuni e sistemi di garanzia di origine validi in tutta l’Unione, per consentire una vera circolazione del biometano nel mercato interno.
La terza riguarda le norme di decarbonizzazione settoriale: nei comparti più difficili da elettrificare – come i trasporti pesanti e l’industria ad alta intensità energetica – il biometano diventerà non solo un’opzione sostenibile, ma un requisito normativo.
Una visione oltre la norma
Guardando oltre il testo delle direttive, il valore del biometano sta nel suo significato sociale e culturale. È un ponte tra agricoltura, gestione dei rifiuti e sicurezza energetica. Offre ai territori la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni, di valorizzare gli scarti, di rafforzare la resilienza locale.
La sfida per i prossimi anni non sarà soltanto rispettare gli obblighi di legge, ma riuscire a costruire una filiera che sappia unire redditività economica, innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. In questo senso, il biometano non è un semplice combustibile alternativo, ma uno degli attori silenziosi e determinanti della transizione energetica europea.
© Riproduzione Vietata